Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.
(Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (1)
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento..
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 2.
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può
essere disposta e l'autorità competente a disporla.
2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al
fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta
amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art.
196.
Art. 3.
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [e
amministrazione controllata] (1)
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.] (2)
(1) Parole abrogate dal D.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
(2) Comma abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 4. (1)
[Rinvio a leggi speciali
1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle
leggi speciali.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di
fallimento del contribuente per debito d'imposta.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
TITOLO II
DEL FALLIMENTO
CAPO I
Della dichiarazione di fallimento
Art. 5.
Stato d'insolvenza.
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 6. (1)
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
1. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più
creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio."
Art. 7. (1)
Iniziativa del pubblico ministero.
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 7. Stato d'insolvenza risultante in sede penale.
1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore,
dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o
dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il
procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere
il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento."
Art. 8. (1)
[Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile.
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 9. (1)
Competenza.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 9. Competenza.
1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la
sede principale dell'impresa.
2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può
essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata
pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
3. Sono salve le convenzioni internazionali."
Art. 9-bis. (1)
Disposizioni in materia di incompetenza.
Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso in copia al
tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata
trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il
tribunale che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli
atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art.
45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura
fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'art. 18,
l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma
dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello
competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato
incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della
causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di
procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 9-ter. (1)
Conflitto positivo di competenza.
Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 10. (1)
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.
Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti
entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si
e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori
collettivi, e' fatta salva la facolta' per il creditore o per il pubblico
ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da
cui decorre il termine del primo comma.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 11.
Fallimento dell'imprenditore defunto.
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
(1) Comma così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 11. Fallimento dell'imprenditore defunto.
1. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le
condizioni stabilite nell'articolo precedente.
2. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia
già confusa con il suo patrimonio.
3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della
separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice
civile."
Art. 12.
Morte del fallito.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13. (1)
[Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti.
I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.
Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 14. (1)
Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento.
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 15. (1)
Procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al
tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera
di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i
creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal
giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento
dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il
deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche'
una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere
eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal
presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni
di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle
parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal
caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o
revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il
decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti
scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente
aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 16. (1)
Sentenza dichiarativa di fallimento.
Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se
non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera'
all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso
di particolare complessita' della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima
dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle
domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei
riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 17. (1)
Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che
dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi
dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso
il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile,
al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto
deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la
data del deposito della sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette,
anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro
delle imprese indicato nel comma precedente.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 18. (1)
Reclamo.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo
dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui
ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto
previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione
della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.
In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma,
del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi
almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel
rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari,
eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al
curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non
reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a cura della
cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla
notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal
tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi
dell'articolo 26.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 19. (1)
Sospensione della liquidazione dell'attivo.
Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 20. (1)
[Morte del fallito durante il giudizio di opposizione.
Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile.]
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 21. (1)
[Revoca della dichiarazione di fallimento.
Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 22. (1)
Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento.
Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.
Il decreto della Corte d'appello e' comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'art. 15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo II
Degli organi preposti al fallimento
Sezione I
Del tribunale fallimentare
Art. 23.
Poteri del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera
procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura
stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami
contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,
il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice
delegato.
3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono
pronunciati con decreto non soggetto a gravame."
Art. 24. (*)(1)
Competenza del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
(*) Vedi l'articolo
"Riflessioni a prima lettura sul nuovo articolo 24 della Legge
Fallimentare" di Salvatore Nicolosi.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Sezione II
Del giudice delegato
Art. 25. (1)
Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla
regolarita' della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un
provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la
conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di
terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla
legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito
svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca
dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal
medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli
atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come
convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i
giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore,
liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai
difensori nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei
requisiti previsti dalla legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati
dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo'
far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 26. (1)
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e
del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di
appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e
da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla
comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti
e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre
dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o
dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo'
piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice
delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il
reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte
d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in
fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per
questa previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di
prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio
provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento reclamato.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Sezione III
Del curatore
Art. 27. (1)
Nomina del curatore.
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 28. (1)
Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i
soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In
tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la
persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo
in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,
nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 29.
Accettazione del curatore.
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire (1) al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 29. Accettazione del curatore.
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua
nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.
2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di
consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore."
Art. 30.
Qualità di pubblico ufficiale.
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Art. 31. (1)
Gestione della procedura.
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'àmbito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 31. Poteri del curatore.
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la
direzione del giudice delegato.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice
delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e
di diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei
giudizi che riguardano il fallimento."
Art. 32. (1)
Esercizio delle attribuzioni del curatore.
Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 1997 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore.
Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 33.
Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.
Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve
presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio
dell'impresa, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo'
interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia' impugnati dai
creditori, nonche' quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato puo'
chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i fatti accertati e le
informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi
di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria,
disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del
fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora
possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle
circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera
personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, e' trasmessa al pubblico
ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui
al primo comma, redige altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita'
svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima
relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato
dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali
osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 34. (1)
Deposito delle somme riscosse.
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il
termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso
una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei
creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte
investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia
garantita l'integrita' del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal
tribunale ai fini della revoca del curatore.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento
del giudice delegato.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 35. (1)
Integrazione dei poteri del curatore.
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle
liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e
donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal
curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula
le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni
caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi
dell'art. 104-ter, comma ottavo.
Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato con decreto del Ministro
della giustizia.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 36. (1)
Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.
Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 36. Reclamo contro gli atti del curatore.
1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro
interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto
motivato.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro
tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto
motivato, sentito il curatore e il reclamante."
Art. 36-bis. (1)
Termini processuali.
Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 37. (1)
Revoca del curatore.
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto. (2)
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 37. Revoca del curatore.
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su
richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico
ministero."
Art. 37-bis. (1)
Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori.
Conclusal'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della
dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente
o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono
effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori
nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40;
possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni
della richiesta e un nuovo nominativo.
Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore,
provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli
che si trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli
ammessi, indipendentemente dall'entita' dei crediti vantati, possono stabilire
che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso
delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attivita', in misura non
superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 38. (1)
Responsabilità del curatore.
Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 38. Responsabilità del curatore.
1. Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli
deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice
delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua
amministrazione.
2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato
è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve
rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116."
Art. 39.
Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (1)
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. (2)
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 39. Compenso del curatore.
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude
con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale
non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme
stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e,
se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. é in facoltà del tribunale di
accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. 3. Nessun
compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal
curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro
questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è
stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è
luogo."
Sezione IV
Del comitato dei creditori
Art. 40. (1)
Nomina del comitato.
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 40. Nomina del comitato.
1. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal
decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria
anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.
2. Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto
di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice
nomina il presidente del comitato.
3. Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato."
Art. 41. (1)
Funzioni del comitato.
Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli
atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie
deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando
sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine
massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta
al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per
mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di
numero o indisponibilita' dei creditori, o di funzionamento del comitato o di
urgenza, provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le
scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre
all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art.
37-bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile,
l'art. 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo
svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice
delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei
quali ha autorizzato l'azione.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo III
Degli effetti del fallimento
Sezione I
Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 42.
Beni del fallito.
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)
(1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 43.
Rapporti processuali.
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (1)
(1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 44.
Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)
(1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 45.
Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Art. 46.
Beni non compresi nel fallimento.
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; (1)
[4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;] (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (3)
(1) Numero così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Numero abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
(3) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.
1. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò
che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre
per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei
beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt.
170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è
disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del
giudice delegato."
Art. 47.
Alimenti al fallito e alla famiglia.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, [se è stato nominato,] (1) può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.
(1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 48. (1)
Corrispondenza diretta al fallito.
Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 49. (1)
Obbligo del fallito.
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.
1. Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del
giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al
comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo
impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi
non ottempera all'ordine di presentarsi."
Art. 50. (1)
[Pubblico registro dei falliti.
Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.
Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.
Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Sezione II
Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 51. (1)
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 51. Divieto di azioni esecutive individuali.
1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di
fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento."
Art. 52. (1)
Concorso dei creditori.
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi
dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale,
mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal
Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 53.
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli
2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il
fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato,
il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con
decreto il tempo della vendita, determinandone le modalita' a norma dell'art.
107.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato,
puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a
privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti
dal comma precedente.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 54.
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1)
(1) Comma così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione
dell'attivo.
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro
diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli
interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per
quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni
del resto dell'attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono
prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal
caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la
totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo
ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata
per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha
luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi
hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai
creditori chirografari.
3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt.
2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata
la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento."
Art. 55.
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. (1)
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis (2). Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
(1) La Corte costituzionale
con sentenza 18 luglio 1989, n. 408 ha dichiarato il presente comma
costituzionalmente illegittimo.
(2) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi
convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del
fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
2. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del
concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 95 e 113.
Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere
contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale."
Art. 56.
Compensazione in sede di fallimento.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Art. 57.
Crediti infruttiferi.
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Art. 58. (1)
Obbligazioni e titoli di debito.
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 58. Obbligazioni.
1. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo
nominale detratti i rimborsi.
2. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo
nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene
riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per
cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il
valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo
questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in
alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale,
detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale."
Art. 59. (1)
Crediti non pecuniari.
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 59. Crediti non pecuniari.
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro
determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della
dichiarazione di fallimento."
Art. 60.
Rendita perpetua e rendita vitalizia.
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
Art. 61.
Creditore di più coobbligati solidali.
Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Art. 62.
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto.
Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.
Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 63.
Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 64.
Atti a titolo gratuito.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Art. 65.
Pagamenti.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Art. 66.
Azione revocatoria ordinaria.
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Art. 67. (1)
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita'
d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis
del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo
della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche'
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e
che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione,
alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 67-bis. (1)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 68.
Pagamento di cambiale scaduta.
In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Art. 69. (1)
Atti compiuti tra coniugi.
Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 69. Atti compiuti tra coniugi.
1. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il
fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non
prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
2. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione
del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno
successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni
pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di
successione o donazione.
3. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione
per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori
non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del
marito."
Art. 69-bis. (1)
Decadenza dall'azione.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 70. (1)
Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,
procedure di compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'art. 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei
confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha
restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti
da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e'
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 71. (1)
[Effetti della revocazione.
Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 72. (1)
Rapporti pendenti.
Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe
le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente
Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del
comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del
fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal
medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il
trasferimento del diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice
delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare
salvo quanto previsto nell'art. 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il
credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto
risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei
confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del
curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della
domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la
restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del
contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare
trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto
il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del
codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad
oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 72-bis. (1)
Contratti relativi ad immobili da costruire.
I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto..
(1) Articolo da ultimo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 72-ter. (1)
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comm[a, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 72-quater. (1)
Locazione finanziaria.
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento
dell'utilizzatore, l'art. 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio
dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore
dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla
restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale
differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione
del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in
linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'art. 67, terzo comma,
lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra
il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla concessione di
finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue;
l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto,
la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 73. (1)
Vendita con riserva di proprieta'.
Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di fallimento del
compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo'
subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il
venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il
prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le
rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso
della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 74. (1)
Contratti ad esecuzione continuata o periodica.
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 75.
Restituzione di cose non pagate.
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
Art. 76.
Contratto di borsa a termine.
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie (1) alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 76. Contratto di borsa a termine.
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di
fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di
fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o
dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se
il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso
contrario."
Art. 77.
Associazione in partecipazione.
La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
L'associato (1) è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 77. Associazione in partecipazione.
1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento
dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per
quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo
carico.
2. Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle
perdite che sono a suo carico.
3. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150."
Art. 78. (1)
Conto corrente, mandato, commissione.
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.
1. I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per
il fallimento di una delle parti."
Art. 79. (1)
Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto
d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le
parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 80. (1)
Contratto di locazione di immobili.
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili
e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni
dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla
dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal contratto
corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che
nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di
fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo
recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi
dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e da ultimo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 80-bis. (1)
[Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).]
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 81. (1)
Contratto di appalto.
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 81. Contratto di appalto.
1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a
meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, e
con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel
rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
2. La prosecuzione del rapporto non è consentita nel caso di fallimento
dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona è stato un motivo
determinante del contratto.
3. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere
pubbliche."
Art. 82.
Contratto di assicurazione.
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.-
Art. 83.
Contratto di edizione.
Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 83-bis. (1)
Clausola arbitrale.
Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Capo IV
Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari
Art. 84. (1)
Dei sigilli.
Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 84. Apposizione dei sigilli.
1. Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso
d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente, secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni
che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del
debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve
assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.
2. Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede,
per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere
all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal giudice di pace è trasmesso
immediatamente al giudice delegato.
3. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i
provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari compreso quello
della vendita delle cose deteriorabili."
Art. 85. (1)
Apposizione dei sigilli da parte del pretore.
[Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 86. (1)
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione.
Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 86. Cose non soggette all'apposizione dei sigilli.
1. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di
procedura civile:
1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del
giudice, non può essere immediatamente interrotto;
2) le scritture contabili;
3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono
essere consegnati al curatore per la riscossione;
4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede
a depositarlo a norma dell'art. 34.
2. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.
3. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede,
devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice
delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con
l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta."
Art. 87. (1)
Inventario.
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 87. Rimozione dei sigilli e inventario.
1. Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice
l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni
procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o
avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del
cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale.
Possono intervenire i creditori.
2. Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per
l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta
di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre
attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite
dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli
intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale."
Art. 87-bis. (1)
Inventario su altri beni.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 88.
Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore.
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 89. (1)
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio.
Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre
notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco
di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei
titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e'
stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal
fallito a norma dell'art. 14.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 90. (1)
Fascicolo della procedura.
Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 90. Esercizio provvisorio.
1. Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la
continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando
dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile.
2. Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve
pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte
l'esercizio della impresa del fallito, indicandone le condizioni. La
continuazione o la ripresa può esser disposta dal tribunale solo se il comitato
dei creditori si è pronunciato favorevolmente.
3. Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il
comitato dei creditori e convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per
essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi
sulla opportunità di continuare l'esercizio.
4. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il
comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne
ravvisa l'opportunità. Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera
di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore."
Art. 91. (1)
[Anticipazioni delle spese dall'erario.
Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.
L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.
Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.
Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Capo V
Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi
Art. 92. (1)
Avviso ai creditori ed agli altri interessati.
Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 92. Avviso ai creditori per la verifica.
1. Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri
interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il
quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le
disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la
formazione dello stato passivo.
2. Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel territorio
dello Stato l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro
rappresentante nel territorio dello Stato, il giudice può prorogare il termine
e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati."
Art. 93. (1)
Domanda di ammissione al passivo.
La domanda di ammissione al passivodi un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare
presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e puo'
essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione
purche' sia possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del
creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la
descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione
del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o
l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale,
ai fini delle successive comunicazioni. E' facolta' del creditore indicare,
quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta
elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni
variazione del domicilio o delle predette modalita'.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei
requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato
chirografario.
Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a
quella con la quale il curatore da' notizia della esecutivita' dello stato
passivo, si effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore
ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la
sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli
obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma, del codice civile, anche
per singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia
dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con
l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 94. (1)
Effetti della domanda.
La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 94. Effetto della domanda.
1. La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda
giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono
compiersi durante il fallimento."
Art. 95. (1)
Progetto di stato passivo e udienza di discussione.
Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi
separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di
proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate
conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o
impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui
sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa
azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del
tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello
stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono
esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi
fino all'udienza.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche
in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili
d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato
puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente
con le esigenze di speditezza del procedimento.
Il fallito puo' chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 96. (1)
Formazione ed esecutività dello stato passivo.
Il giudice delegato, con decreto successivamente motivato, accoglie in tutto
o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi
dell'art. 93.
La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva
ripropozione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non
riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato
dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata
in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore
puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia
la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli
intervenuti e per gli assenti.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal
tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto
ai fini del concorso.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 97. (1)
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 97. Esecutività dello stato passivo.
1. Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere
e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla
data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella
successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.
2. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i
creditori possono prenderne visione.
3. Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in
tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà
immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante
raccomandata con avviso di ricevimento."
Art. 98. (1)
Impugnazioni.
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la opposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 98. Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva.
1. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15
giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al
giudice delegato.
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e
il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la
notificazione al curatore del ricorso e del decreto.
3. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il
creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Possono intervenire in causa gli altri creditori."
Art. 99. (1)
Procedimento.
Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso
depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla
scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha
sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale
controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e
dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed
all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o
revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta
giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 100. (1)
[Impugnazione dei crediti ammessi.
Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 101. (1)
Domande tardive di crediti.
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il
termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo
e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello
stato passivo sono considerate tardive;
in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la
sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a
diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse
forme di cui all'art. 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande
tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.
Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data
dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di
quanto stabilito nell'art. 112.
Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e'
dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di
liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano
esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono
ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non
imputabile.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 102. (1)
Previsione di insufficiente realizzo.
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per
l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti
giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive
della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito,
dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione
al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove
la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica
dello stato passivo.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano
presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i
quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di
appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante,
il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 103. (1)
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.
Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'art. 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso.
Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo VI
Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 104. (1)
Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.
Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 104. Inizio della liquidazione.
1. Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito
il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni
dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio
provvisorio della impresa, quando questo sia stato autorizzato.
2. Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato dal giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche
prima del termine indicato nel primo comma."
Art. 104-bis. (1)
Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda.
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 104-ter. (1)
Programma di liquidazione.
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone
un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei
creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle
modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve
specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli
rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro
possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o
di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore puo' essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri
professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.
Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore modifiche al programma
presentato.
Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare, con le modalita' di cui
ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla
liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare
pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non
acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di
liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore
ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art.
51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilita' del debitore.
Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza
l'esecuzione degli atti a esso conformi.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Sezione II
Della vendita dei beni
Art. 105. (1)
Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
Nell'àmbito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 105. Norme applicabili.
1. Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione,
in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti."
Art. 106. (1)
Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a
riscuotere.
Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
Per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 107. (1)
Modalità delle vendite.
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite
procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di
stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione
e partecipazione degli interessati.
Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del
completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o
comunque muniti di privilegio.
Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile
d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il
comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive,
il curatore puo' subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile;
altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori
esperti dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i
mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 108. (1)
Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di
altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo'
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano
gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, impedire
il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato
ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 108-bis. (1)
[Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.
La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.]
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 108-ter. (1)
Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni
industriali; sui marchi.
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 109.
Procedimento di distribuzione della somma ricavata.
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
Il tribunale (1) stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 109. Procedimento di distribuzione della somma ricavata.
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla
vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del
caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art.
39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di
amministrazione."
Capo VII
Della ripartizione dell'attivo
Art. 110. (1)
Progetto di ripartizione.
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto
dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un
prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime,
riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche
i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari
di cui all'art. 51.
Il giudice, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno
dei giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altra modalita' telematica, con garanzia di avvenuta
ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice
delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara
esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme
corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide
sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 111. (1)
Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente
ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute
secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare
del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati
al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la
parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con
preferenza ai sensi del primo comma n. 1).
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 111-bis. (1)
Disciplina dei crediti prededucibili.
I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al
capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare,
anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di
provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi
dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con
il procedimento di cui all'art. 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli
interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e
immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per
la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al
momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere
soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice
delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri
della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 111-ter. (1)
Conti speciali.
La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 111-quater. (1)
Crediti assistiti da prelazione.
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 112. (1)
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.
I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.
1. I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle
ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo
credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a
norma dell'articolo 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non
imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche
le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni."
Art. 113. (1)
Ripartizioni parziali.
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 113. Ripartizioni parziali.
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento
delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi
stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato
prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote,
nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora
verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se
non previa escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme
occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore."
Art. 113-bis. (1)
Scioglimento delle ammissioni con riserva.
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 114. (1)
Restituzione di somme riscosse.
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 114. Restituzione di somme riscosse.
1. Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche
ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali."
Art. 115. (1)
Pagamento ai creditori.
Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel
piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da
assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore
attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto
recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta
cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello
stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del
creditore.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 116. (1)
Rendiconto del curatore.
Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 116. Rendiconto del curatore.
1. Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore
presenta al giudice delegato il conto della gestione.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza
nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non
può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione della udienza è data immediata
comunicazione al fallito e ai singoli creditori.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene
raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma
dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al
collegio non oltre i venti giorni successivi."
Art. 117. (1)
Ripartizione finale.
Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 117. Ripartizione finale.
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato
sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme
precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti
precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la
condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi
stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai
creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri
creditori.
3. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è
depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale
quietanza."
Capo VIII
Della cessazione della procedura fallimentare
Sezione I
Della chiusura del fallimento
Art. 118. (1)
Casi di chiusura.
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la
procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono
state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le
ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o
questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da
soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non
consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata
con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di
societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La
chiusura della procedura di fallimento della societa' nei casi di cui ai numeri
1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi
dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una
procedura di fallimento come imprenditore individuale.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 119. (1)
Decreto di chiusura.
La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale
su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte nell'art. 17.
Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi dell'art. 118, primo
comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso
reclamo a norma dell'art. 26. Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso
per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e'
intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'art.
17 per ogni altro interessato.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il
reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e'
definitivamente rigettato.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo,
sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della
decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza
di revoca del fallimento o della definitivita' del decreto di omologazione del
concordato fallimentare.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 120. (1)
Effetti della chiusura.
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito
e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al
fallimento.
Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal
fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per
la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo
costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 del codice di
procedura civile.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 121. (1)
Casi di riapertura del fallimento.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque
anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore,
puo' ordinare che il Fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando risulta che nel
patrimonio del fallito esistano attivita' in misura tale da rendere utile il
provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per
cento ai creditori vecchi e nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta';
i creditori gia' ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la
conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al
passivo ulteriori interessi.
La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18.
La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta
anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 122.
Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1)
(1) Comma così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al
momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti
ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli artt. da 93 e
103."
Art. 123.
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis (1) sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. (2)
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 123. Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai
creditori.
1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli
atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti
dagli artt. 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito
posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento."
Sezione II
Del concordato
Art. 124. (1)
Proposta di concordato.
La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da
un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche'
sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa
non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da
societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla
dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che
rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed
interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse,
indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da
questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal
tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto
di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la
cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle
azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con
specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente
puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al
passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo
stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale
caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto
disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 125. (1-2)
Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
La proposta di concordato è
presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del
[comitato dei creditori] e del curatore, con specifico riferimento ai
presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.
Una volta espletato tale adempimento
preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato
dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa,
unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata
ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua
valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto
favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non
inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori
devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne
sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione,
il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei
creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la
comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte,
ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.
Qualora la proposta contenga
condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e
secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto
della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
(2) Articolo così modificato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69
Art. 126. (1)
Concordato nel caso di numerosi creditori.
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 126. Concordato nel caso di numerosi creditori.
1. Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente
difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il
pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a
disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai
creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del
comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e,
eventualmente, in altri giornali."
Art. 127. (1)
Voto nel concordato.
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 127. Voto nel concordato.
1. Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o
provvisoriamente.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione
deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero
credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato
non è approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli
effetti della rinuncia.
3. Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del
debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono
diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un
anno prima della dichiarazione di fallimento.
4. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non
attribuiscono diritto di voto."
Art. 128. (1)
Approvazione del concordato.
Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior
numero di classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal
giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli
crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla
scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non
influisce sul calcolo della maggioranza.
Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima
(comma inserito dall'art. 61, Legge 18 giugno 2009, n. 69)..
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 129. (1)
Giudizio di omologazione.
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al
giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore
ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche' richieda l'omologazione
del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da
pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da
parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere
definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta e
depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma
dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori
richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti
del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente
contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il
concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 130. (1)
Efficacia del decreto.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 130. Sentenze di omologazione del concordato.
1. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per
l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte
e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita
sentenza, omologando o respingendo il concordato.
2. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il
pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o
rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a
reclamo.
3. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il
tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per
l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.
4. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.
5. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i
pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per
l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di
credito designato dal giudice delegato."
Art. 131. (1)
Reclamo.
Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che
pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma,
numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il
relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono
reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per
queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di
prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a
cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla notificazione.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 132. (1)
[Intervento del pubblico ministero.
Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 133. (1)
[Spese per omologazione.
Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.
Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito.
Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 134. (1)
[Rendiconto del curatore.
Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 135.
Effetti del concordato.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 136.
Esecuzione del concordato.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto (1) di omologazione.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2)
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
(1) Parole così modificate
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 136. Esecuzione del concordato.
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il
comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità
stabilite nella sentenza di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina
lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a
garanzia.
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese
sono a carico del debitore."
Art. 137. (1)
Risoluzione del concordato.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie
regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo'
chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e'
provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu'
creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il
terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto
del concordato.".
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 138. (1)
Annullamento del concordato.
Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del
curatore odi qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si
scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione
di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e'
provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla
scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 139. (1)
Provvedimenti conseguenti alla riapertura.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura.
1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in
conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le
disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo."
Art. 140.
Gli effetti della riapertura.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Art. 141. (1)
Nuova proposta di concordato.
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 141. Nuova proposta di concordato.
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un
nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò
destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme
occorrenti per il suo integrale adempimento."
Capo IX (1)
Della esdebitazione
(1) Capo così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
L'intitolazione in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Capo IX.
Della riabilitazione civile."
Art. 142. (1)
Esdebitazione.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni
derivanti da rapporti estranei
all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 143. (1)
Procedimento di esdebitazione.
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 143. Condizioni per la riabilitazione.
1. La riabilitazione può essere concessa al fallito:
1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi
gli interessi e le spese;
2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene
meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento,
delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La
riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i
creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli
interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei
mesi;
3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di
almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento."
Art. 144. (1)
Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti.
Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 145. (1)
[Condanne penali che ostano alla riabilitazione.
In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Capo X
Del fallimento delle società
Art. 146. (1)
Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo,
liquidatori e soci di società a responsabilità limitata.
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 146. Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori.
1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi
imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in
cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
2. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori
generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è
esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori.
3. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di
responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari."
Art. 147. (1)
Società con soci a responsabilità illimitata.
La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 148. (1)
Fallimento della società e dei soci.
Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 148. Fallimento della società e dei soci.
1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il
fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e
un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori.
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti
distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si
intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il
creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino
all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la
parte pagata in più della quota rispettiva.
4. I creditori partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i
quali si trova in concorso."
Art. 149.
Fallimento dei soci.
Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.
Art. 150.
Versamenti dei soci a responsabilità limitata.
Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile. (1)
(1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 151. (1)
Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e
fideiussione bancaria.
Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 151. Società cooperative.
1. Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria
limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del
decreto previsto dall'art. 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci
il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma
dell'articolo 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti
agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci.
2. A tale fine il curatore forma un piano di riparto e lo deposita nella
cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e
contestazioni, anche relativamente alla qualità di socio o all'estensione della
propria responsabilità, devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta
giorni dal deposito del piano di riparto. Il giudice delegato, sentito il
curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al
piano di riparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il
piano di riparto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è
depositato in cancelleria, dove ogni interessato può prenderne visione.
3. Chi ha contestato la qualità di socio o l'estensione della propria
responsabilità può, entro quindici giorni dal deposito del piano di riparto in
cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del
curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di riparto nemmeno
nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma
dell'art. 26.
4. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di riparto risulti non
facilmente realizzabile, può essere formato un piano di riparto supplementare
secondo le disposizioni dei commi precedenti.
5. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice
civile, nonché il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo
l'estinzione delle passività.
6. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il
giudice delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare con
decreto il sequestro dei beni dei soci stessi."
Art. 152. (1)
Proposta di concordato.
La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 152. Proposta di concordato.
1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro
che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo
e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la
maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative
devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poter siano
stati delegati agli amministratori."
Art. 153.
Effetti del concordato della società.
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. [Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.] (1)
Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. (2)
(1) Parole abrogate dal D.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
(2) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 153. Effetti del concordato della società.
1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a
responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il
loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma
dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro
debitore.
2. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non
soggetta a gravame."
Art. 154.
Concordato particolare del socio.
Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
Capo XI (1)
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
(1) Capo così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
L'intitolazione in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Capo XI.
Del procedimento sommario."
Art. 155. (1)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 155. Presupposti e norme applicabili.
1. Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo
risulta che le passività del debitore non superano lire 1.500.000, il tribunale
con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da
pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua
con procedimento sommario.
2. Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire
1.500.000, il giudice deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione
del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.
3. Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il
fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti."
Art. 156. (1)
Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza.
Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 156. Organi e provvedimenti conservativi.
[1. Abrogato]
2. E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Può essere omessa
l'apposizione dei sigilli."
Art. 157. (1)
[Accertamento del passivo.
Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.
L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.
Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.
Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.
Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 158. (1)
[Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 159. (1)
[Concordato.
La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.
Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.
Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.]
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
CAPO I
Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 160. (1)
Presupposti per l'ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un
concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi
partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile,in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine
delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di
insolvenza.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art.
161. (1)
Domanda di concordato.
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini
della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o
in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma
dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 162. (1)
Inammissibilità della domanda.
Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici
giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il
debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara
inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di
cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma
dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti
all'ammissibilita' della proposta di concordato.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 163. (1)
Ammissione alla procedura.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e
secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il
tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri
di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28
e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50
per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero
la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia
determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto
previsto dall'art. 34, primo comma.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale
provvede a norma dell'art. 173, primo comma.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 164. (1)
Decreti del giudice delegato.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 164. Decreti del giudice delegato.
1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.
2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a
gravame."
Art. 165.
Commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
Art. 166. (1)
Pubblicità del decreto.
Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'art. 17.
Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da
esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica
registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo II
Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 167.
Amministrazione dei beni durante la procedura.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale [e la direzione del giudice delegato]. (1)
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. (2)
(1) Parole abrogate dal D.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 168.
Effetti della presentazione del ricorso.
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momentoin cui il decreto
di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per
titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita',
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono
sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto
ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi
previsti dall'art. precedente.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 169. (1)
Norme applicabili.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, (2) 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
(1) La Corte costituzionale
con sentenza 18 luglio 1989, n. 408 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
il richiamo del presente articolo all'articolo 55 "nella parte cui nelle
procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo non estendono la
prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti
cooperativi di produzione e di lavoro di cui all'articolo 2751-bis numero 5 del
codice civile che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema
di cooperazione".
(2) Parole inserite dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Capo III
Dei provvedimenti immediati
Art. 170.
Scritture contabili.
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Art. 171.
Convocazione dei creditori.
Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un'avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.
In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.
Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 172.
Operazioni e relazione del commissario.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 173.
Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso
della procedura.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o
dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu'
crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento
per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico
ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il
tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara
il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma
dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore
durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma
dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in
qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per
l'ammissibilita' del concordato.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo IV
Della deliberazione del concordato preventivo
Art. 174.
Adunanza dei creditori.
L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Art. 175.
Discussione della proposta di concordato.
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua
relazione e le proposte definitive del debitore.
La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle
operazioni di voto.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o
accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti.
Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha
il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 176.
Ammissione provvisoria dei crediti contestati.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Art. 177. (1)
Maggioranza per l'approvazione del concordato.
Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior
numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di
prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai
soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono
equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei
loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 178.
Adesioni alla proposta di concordato.
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti
favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e
dell'ammontare dei rispettivi crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal
cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le operazioni, la loro
continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto
giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate
dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo
della maggioranza dei crediti.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo V
Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti (1)
(1) Intitolazione così
modificata dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Capo V. Dell'omologazione del concordato preventivo."
Art. 179.
Mancata approvazione del concordato.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richiese dal primo comma dell'art. 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 180. (1)
Giudizio di omologazione.
Se il concordato e' stato approvato a norma del primo comma dell'articolo
177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in
camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma
dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e
agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il
proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della
procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato
non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori
richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti
del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente
contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il
concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al
commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente
esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta
del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5,
dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 181. (1)
Chiusura della procedura.
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
(1) Articolo così modificato
dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 181. Sentenza di omologazione.
1. Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del
concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle
attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in
relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione
all'esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e,
nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono
sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo
stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e
alla sua condotta, è meritevole del concordato.
2. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione
del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
3. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme
che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati.
Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle
singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di
stabilirle con decreto successivo.
4. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130."
Art. 182.
Provvedimenti in caso di cessione di beni.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente,
il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina
le altre modalita' della liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto
compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto
compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il
tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in
pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e
di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal
comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 182-bis. (1)
Accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la
documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal
giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e
causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato
possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. (inserito con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122).
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 182-ter. (1)
Transazione fiscale.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
ART. 182-quater (1)
Disposizioni in tema di prededucibilita' dei crediti nel concordato preventivo,
negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purche' cio' sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.
(1) Articolo inserito con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122
Art. 183. (1)
Appello contro la sentenza di omologazione.
Contro il decreto del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 184.
Effetti del concordato per i creditori.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Capo VI
Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo
Art. 185.
Esecuzione del concordato.
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Art. 186. (1)
Risoluzione e annullamento del concordato.
Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per
inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal
concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del
debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili,
intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
TITOLO IV (1)
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
(1) Titolo interamente abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 187. (1)
[Domanda di ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura.
1. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo
comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare
l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua
impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei
creditori per un periodo non superiore a due anni.
2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161."
Art. 188. (1)
[Ammissione alla procedura.
Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.
Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 188. Ammissione alla procedura.
1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene
il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di
amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso
provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento
stesso ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e
29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della
procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.
3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a
173."
Art. 189. (1)
[Adunanza dei creditori.
Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 189. Adunanza dei creditori.
1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt.
174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per
telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della
maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i
creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del
decreto di ammissione alla procedura."
Art. 190. (1)
[Provvedimenti del giudice delegato.
Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.
1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto
conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un
comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni
interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto non soggetto a gravame."
Art. 191. (1)
[Poteri di gestione del commissario giudiziale.
Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 191. Poteri di gestione del commissario giudiziale.
1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio
sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo
affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa
e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
3. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto
della sua amministrazione a norma dell'art. 116."
Art. 192. (1)
[Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata.
Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.
Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 192. Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione
controllata.
1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato
sull'andamento dell'impresa.
2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre
denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca
dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
3. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può
utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la
dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il
concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente."
Art. 193. (1)
[Fine dell'amministrazione controllata.
Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.
Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 193. Fine dell'amministrazione controllata.
1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine
stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con
decreto pubblicato a norma dell'art. 17.
2. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è
in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il
terzo comma dell'articolo precedente."
TITOLO V
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 194.
Norme applicabili.
La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Art. 195. (1)
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione
coatta amministrativa.
Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione
del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, ovvero
dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara
tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa
intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai
fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti
conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio
della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di
cui all'art. 15, e l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di
procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione.
Essa e' inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini
stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta puo' essere proposto reclamo da qualunque
interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede
con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione
d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della
procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il
procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo art. non si applicano agli enti pubblici.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 196.
Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 197.
Provvedimento di liquidazione.
Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 198.
Organi della liquidazione amministrativa.
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Art. 199.
Responsabilità del commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Art. 200.
Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Art. 201.
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti.
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 202.
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.
Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
Art. 203.
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.
Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. [Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225.] (1)
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.
(1) Periodo abrogato dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Art. 204.
Commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 205.
Relazione del commissario.
L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
Art. 206.
Poteri del commissario.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Art. 207.
Comunicazione ai creditori e ai terzi.
Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.
Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.
Art. 208.
Domande dei creditori e dei terzi.
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
Art. 209. (1)
Formazione dello stato passivo.
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma
l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo
comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del
luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con
avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte
ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di
restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al
giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario
liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei
crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 210.
Liquidazione dell'attivo.
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Art. 211. (1)
[Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci.
Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.]
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 212.
Ripartizione dell'attivo.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.
Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.
Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.
Art. 213. (1)
Chiusura della liquidazione.
Primadell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione
con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati
da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti
all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito
presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data
comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili
nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed e' data notizia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che
vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale
nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella
Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate,
a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al
commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti
giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni.
Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto
di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme
dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 214. (1)
Concordato.
L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario
liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in
liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo
152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col
parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata
dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste
dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro
opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle
formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione,
decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di
consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza
sorveglia l'esecuzione del concordato.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 215. (1)
Risoluzione e annullamento del concordato.
Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario
liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di
consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi
dal secondo al sesto dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato
a norma dell'articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e
l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I
Reati commessi dal fallito
Art. 216.
Bancarotta fraudolenta.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Art. 217.
Bancarotta semplice.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
ART. 217-bis. (1)
Esenzione dai reati di bancarotta.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).
(1) Articolo inserito con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122
Art. 218. (1)
Ricorso abusivo al credito.
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Art. 219.
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
Art. 220.
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 221.
Fallimento con procedimento sommario.
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Art. 222.
Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Capo II
Reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 223.
Fatti di bancarotta fraudolenta.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
(1) Numero così modificato dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Art. 224.
Fatti di bancarotta semplice.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Art. 225.
Ricorso abusivo al credito.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Art. 226.
Denuncia di crediti inesistenti.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Art. 227.
Reati dell'institore.
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
Art. 228.
Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.
Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 229.
Accettazione di retribuzione non dovuta.
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Art. 230.
Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
Art. 231.
Coadiutori del curatore.
Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
Art. 232.
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col
fallito.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;
2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
Art. 233.
Mercato di voto.
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
Art. 234.
Esercizio abusivo di attività commerciale.
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Art. 235.
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo [, di amministrazione controllata] (1) e di liquidazione coatta amministrativa
(1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 236.
Concordato preventivo [e amministrazione controllata.] (1)
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo [o di amministrazione controllata,] (1) siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo [o di amministrazione controllata,] (1) si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo [o dell'amministrazione controllata] (1);
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
(1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 237. (1)
Liquidazione coatta amministrativa.
Liquidazione coatta amministrativa. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Capo IV
Disposizioni di procedura
Art. 238.
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.
Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Art. 239. (1)
[Mandato di cattura.
Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.
Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 18 novembre 1964, n. 1217.
Art. 240.
Costituzione di parte civile.
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Art. 241.
Riabilitazione.
La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.