Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE
Sezione I: DEL PIGNORAMENTO
Art. 555.
(Forma del pignoramento)
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con
gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile
ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a
esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia
autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei
registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal
creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve
consegnare gli atti di cui sopra.
Art. 556.
(Espropriazione di mobili insieme con immobili)
Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo
arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i
mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557.
(Deposito dell'atto di pignoramento)
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare
immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione
l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro
dieci giorni (1) dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo
555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore
dei registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il
fascicolo dell'esecuzione.
(1) Parola così modificata dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
558.
(Limitazione dell'espropriazione)
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Art.
559.
(Custodia dei beni pignorati)
Col pignoramento il debitore é
costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le
pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice
dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa
dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l'immobile non sia occupato dal debitore. (1)
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli
obblighi su di lui incombenti. (2)
Il giudice, se custode dei beni pignorati é il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui é autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534. (2)
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, é nominato
custode altro soggetto. (2)
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non
impugnabile. (2)
(1) Periodo aggiunto dal D.L.
35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
560.
(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia) (1)
Il debitore e il terzo nominato
custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi é fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono
autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la
liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il
debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed é eseguito a
cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi
non lo esentano. (2)
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce
le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a
presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede
in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le
azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. (3)
(1) Rubrica così modificata
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Commi così modificati dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con
decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1
marzo 2006.
Art.
561.
(Pignoramento successivo)
Il conservatore dei registri
immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi
beni é stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di
trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 é
depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo é compiuto anteriormente all'udienza
prevista nell'articolo 564 (1). In tal caso l'esecuzione si svolge in
unico processo.
Se il pignoramento successivo é compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si
applica l'articolo 524 ultimo comma.
(1) Parole così modificate dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
562.
(Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)
Se il pignoramento diviene
inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice
dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia
cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su
presentazione dell'ordinanza.
Sezione II
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art.
563. (1)
[(Condizioni e tempo dell'intervento)
Possono intervenire a norma
dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito,
anche se sottoposto a termine o a condizione.
Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo
non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.]
(1) Articolo abrogato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
564. (1)
(Facoltà dei creditori intervenuti)
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 564. (Facoltà dei creditori intervenuti)
I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente
partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato, e, se muniti di titolo
esecutivo, possono provocarne i singoli atti."
Art.
565.
(Intervento tardivo)
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1), ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
(1) Parole così modificate dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
566.
(Intervento dei creditori iscritti e privilegiati)
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1), ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
(1) Parole così modificate dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Sezione III
DELLA
VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
567. (1)
(Istanza di vendita)
Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni é
inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non
é richiesta o non é concessa, oppure se la documentazione non é integrata nel
termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento
relativamente all'immobile per il quale non é stata depositata la prescritta
documentazione. L'inefficacia é dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il
giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del
pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni
pignorati.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 567 (Istanza di vendita)
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal
deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da
un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di
un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al
secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il
giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte
interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura
esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata
la trascrizione del pignoramento.
Si applica l'articolo 562, secondo comma."
Art.
568.
(Determinazione del valore dell'immobile)
Agli effetti dell'espropriazione il
valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in
base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non é soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi
ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni
precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore é determinato dal giudice
stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può
fornire un esperto da lui nominato.
Art.
569. (1)
(Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)
A seguito dell'istanza di cui
all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto
convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la
comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non
possono decorrere piu' di centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono
essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la
cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non
siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso
in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il
caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo
comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve
essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)
Sull'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per
l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano
intervenuti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita`
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono gia` decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma
degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema
dell'incanto.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve
essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi."
§ 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art.
570.
(Avviso della vendita)
Dell'ordine di vendita é dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione [del debitore] (1), degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale é pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (1), con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
(1) Parole soppresse dal Dlgs.
39 giugno 2003, n. 196.
(2) Parole così modificate dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con
decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
571. (1)
(Offerte d'acquisto)
Ognuno, tranne il debitore, é
ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente
deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta.
L'offerta non é efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, se é inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità
stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.
L'offerta é irrevocabile, salvo che:
[1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;]
(2)
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata
accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o
del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se é stabilito che la cauzione
é da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla
presenza degli offerenti.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Punto abrogato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
572. (1)
(Deliberazione sull'offerta)
Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta é superiore al valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa é senz'altro accolta.
Se l'offerta é inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla
vendita se vi é il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi é seria possibilità di migliore vendita con il sistema
dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i
termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
573. (1)
(Gara tra gli offerenti)
Se vi sono piu' offerte, il giudice
dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il
giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare
l'incanto.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
574.
(Provvedimenti relativi alla vendita)
Il giudice dell'esecuzione, quando
fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e
il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve
farsi, e, quando questo é avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo
586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non é depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il
giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Art.
575. (1)
[(Termine delle offerte senza incanto)
Se il decreto di cui al primo
comma dell'articolo precedente non é pronunciato entro due mesi dalla
pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione
ordina l'incanto.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice
può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]
(1) Articolo abrogato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
§ 3: VENDITA CON INCANTO
Art.
576.
(Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)
Il giudice dell'esecuzione, quando
ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e
l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma
dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base
d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli
offerenti; (1)
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il
quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
L'ordinanza é pubblicata a cura del cancelliere.
(1) Punto così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
577.
(Indivisibilità dei fondi)
La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art.
578.
(Delega a compiere la vendita)
Se una parte dei beni pignorati é
situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la
vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per
quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui é situata.
In tal caso, copia dell'ordinanza é trasmessa dal cancelliere al presidente del
tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
Art.
579.
(Persone ammesse agli incanti)
Salvo quanto é disposto
nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, é ammesso a fare offerte
all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di
procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art.
580. (1)
(Prestazione della cauzione)
Per offrire all'incanto é
necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo
576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione é immediatamente
restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso
di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione é restituita
solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte é trattenuta
come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 580. (Prestazione della cauzione)
Per offrire all'incanto e` necessario avere prestato la cauzione a norma
dell'ordinanza di cui all'art. 576, e avere depositato in cancelleria
l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le
spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto."
Art.
581. (1)
(Modalità dell'incanto)
L'incanto ha luogo davanti al
giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta
precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua
un'altra maggiore, l'immobile é aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa é superata
da un'altra, anche se poi questa é dichiarata nulla.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 302.
Art.
582.
(Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario)
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art.
583.
(Aggiudicazione per persona da nominare)
Il procuratore legale, che é
rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria
nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto
l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art.
584. (1)
(Offerte dopo l'incanto)
Avvenuto l'incanto, possono ancora
essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma
esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello
raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle
forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio
della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale
il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione
all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere
fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura
di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del
terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a
carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e
giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo é trattenuto
come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 584. (Offerte dopo l'incanto)
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il
termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di
un sesto quello raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara di
cui all'art. 573, il cancelliere da` pubblico avviso dell'offerta piu` alta a
norma dell'art. 570."
Art.
585. (1)
(Versamento del prezzo)
L'aggiudicatario deve versare il
prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a
norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Se l'immobile é stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario
é stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore
della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto
ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione
del decreto se non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 585. (Versamento del prezzo)
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576, e consegnare al
cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e` stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario
e` stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione puo` limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti."
Art.
586.
(Trasferimento del bene espropriato)
Avvenuto il versamento del prezzo,
il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il
prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare
decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo
la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che
si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se
queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a
norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento. (1)
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di
rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e
titolo esecutivo per il rilascio.
(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
587.
(Inadempienza dell'aggiudicatario)
Se il prezzo non é depositato nel
termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e
quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il
prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a
quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente é tenuto al
pagamento della differenza.
Art.
588. (1)
(Termine per l'istanza di assegnazione)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 588. (Esito negativo dell'incanto)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore
nel termine di dieci giorni puo` fare istanza di assegnazione a norma
dell'articolo seguente."
Art.
589. (1)
(Istanza di assegnazione)
L'istanza di assegnazione deve
contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia
alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri
creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di
una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo
che intende offrire, oltre le spese.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 589. (Istanza di assegnazione)
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non
inferiore a quella prevista nell'art. 506 e al prezzo determinato a norma
dell'art. 568."
Art.
590. (1)
(Provvedimento di assegnazione)
Se la vendita all'incanto non ha
luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice
provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'articolo 586.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 590. (Provvedimento di assegnazione)
Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice
dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non
intervenuti.
All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse,
fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale
conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'art. 586."
Art.
591. (1)
(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)
Se non vi sono domande di
assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo
incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può altresi' stabilire diverse Condizioni di
vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un
quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di
vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore
a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere
proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto)
All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi
sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 ss., oppure ordina che si
proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo` stabilire diverse condizioni di vendita e
diverse forme di pubblicita`, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a
quello precedente."
§ 3-bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (1)
(1) Paragrafo inserito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
591-bis. (1)
(Delega delle operazioni di vendita)
Il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo
569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista,
iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione
delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale
incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo
comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal
giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo
576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori
adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma
dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di
atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni
e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito
intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La
restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore
degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 é specificato che tutte le attività, che,
a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o
davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio
ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si
applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale delle
operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo
nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la
descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione
provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale é sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non é stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli
articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il
decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il
fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il
certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal
fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del
fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il
decreto previsto nel presente comma é proponibile l'opposizione di cui
all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un
conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591-bis. (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)
Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare
ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di
vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.
Il notaio delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo
comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai
sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di
atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalita di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell'articolo 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio
provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576,
primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non
intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e
seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita, che, a norma degli
articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al
giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono
effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui
indicato.
L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui
all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui
agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di
insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita di cui
all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della
citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che
l'aggiudicatario potra, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni
di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della
medesima legge n. 47 del 1985.
Il notaio provvede altresi alla redazione del verbale d'incanto, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le
generalita delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita
svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale F sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve
essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non F stato versato nel termine, il notaio ne da tempestivo avviso
al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo
comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza
indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo;
al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di
cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validita
per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato
sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica
dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo
processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel
caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi
dell'articolo 591.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di
credito indicato dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto."
Art.
591-ter. (1)
(Ricorso al giudice dell'esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.
(1) Articolo così modificato
dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta,
il notaio delegato pu= rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede
con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il
predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo
stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le
operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga
la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617."
Sezione IV: DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art.
592.
(Nomina dell'amministratore giudiziario)
L'amministrazione giudiziaria
dell'immobile é disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno
o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso
debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art.
593.
(Rendiconto)
L'amministratore, nel termine
fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun
trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e
depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi,
con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad
essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art.
594.
(Assegnazione delle rendite)
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art.
595.
(Cessazione dell'amministrazione giudiziaria)
In ogni momento il creditore
pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice
dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o
all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può
fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a
scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che
il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o
piu' proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre
anni.
Sezione V
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art.
596.
(Formazione del progetto di distribuzione)
Se non si può provvedere a norma
dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis (1), non piu' tardi di trenta
giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di
distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo
deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal
debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci
giorni.
(1) Parole aggiunte dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art.
597.
(Mancata comparizione)
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Art.
598.
(Approvazione del progetto)
Se il progetto é approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.
(1) Parole aggiunte dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.