ADEMPIMENTI
DEL CURATORE FALLIMENTARE
(nuovo rito post riforma con le modifiche apportate dal D.Lgs 5/2006 e
D.Lgs 169/2007 in vigore dal 1° gennaio 2008)
A cura di
Alessandro TORCINI
¨ accettare la carica entro
2 giorni dalla conoscenza della nomina (per
notifica da Ufficiale Giudiziario o per presa visione in Cancelleria) (art.
29), dichiarando che non sussistono cause d’incompatibilità (art. 28, comma 3
L.F.) (il non rispetto dei termini comporta la sostituzione)
¨ prendere visione del fascicolo in
cancelleria
¨ verificare la data di
pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. (produzione effetti) e quella
d’iscrizione nel Registro delle Imprese (produzione effetti verso i terzi), ai
fini di tutti i connessi adempimenti (art. 16 – ultimo comma – L.F.)
¨ convocare al più presto il fallito (ditta
individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) od i
legali rappresentanti (società di capitali) e stendere dettagliato verbale
delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (vedere i materiali d’approfondimento nelle ultime pagine)
¨ procedere all’apposizione dei sigilli (a norma
degli artt. 752 ss. C.P.C.) sui beni che si trovano nella sede principale
dell’impresa e sugli altri beni del debitore stendendo verbale (art.84) e
chiedendo, ove necessaria, l’assistenza della forza pubblica (Per i beni
situati in più luoghi, l’apposizione può essere delegata ad uno o più
coadiutori designati dal G.D.)
(Non è necessaria l’assistenza del Cancelliere; il verbale deve essere depositato in cancelleria)
(In pratica l’apposizione dei sigilli avviene incollando un foglio di carta – sui cui è riportato il nome del fallimento ed il timbro e la firma del curatore – sulla porta/e d’ingresso e/o finestre in modo che non sia possibile accedere ai locali senza rompere i sigilli stessi)
¨
entro i quindici giorni successivi all'accettazione presentazione
dichiarazione COMUNICA con le seguenti modalità:
Modello S2 riquadro 20 (oppure per ditte
individuali Modello I2 riquadro 31) compilato :
- (Altri atti e fatti soggetti a deposito), con una
dicitura del tipo:
"AI SENSI DELLA LEGGE 122/2010, ART. 29, COMMA
6, IL CURATORE ...... CON STUDIO IN FIRENZE, VIA .... NR. ... , TEL. .../......,
FAX .../...... COMUNICA CHE IL GIORNO .../.../......, ORE ..... NELLA SEDE DEL
TRIBUNALE DI FIRENZE E INNANZI AL GIUDICE DELEGATO, DOTT. .... ..... , SI TERRA'
L'UDIENZA PER L'ESAME DELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ...............
I CREDITORI E TUTTI COLORO CHE VANTANO DIRITTI SUI
BENI DEL FALLITO POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO DEPOSITANDO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 93 DELLA LEGGE FALLIMENTARE.
LE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO E QUELLE DI
RIVENDICAZIONE E RESTITUZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI, REDATTE IN CARTA LIBERA
E CORREDATE DAI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI FISCALMENTE REGOLARI, DEVONO PERVENIRE
NELLA CANCELLERIA FALLIMENTARE DEL SUDDETTO TRIBUNALE, POSTA IN FIRENZE, PIAZZA
SAN FIRENZE, N. 5 ENTRO IL GIORNO .../.../......(30 GG PRIMA DELL'UDIENZA).
- al riquadro XXNote, con una dicitura del
tipo "Il sottoscritto curatore dichiara di aver accettato la carica ai
sensi dell'art. 29 RD 267/42 in data .../.../......"
Andrà quindi indicato il codice atto A15 (per
permettere l'individuazione della pratica da parte dell'addetta).
Diritti di segreteria 10 €
La firma digitale richiesta è inderogabilmente
quella del curatore (non trattandosi di atto societario, non si applica il c.
52, art. 2 della l. 350/2003)
Quanto indicato nel riquadro 20 risulterà in
visura.
Non si ritiene invece necessaria l'allegazione di
un documento a sé stante, in quanto tutti i dati oggetto della comunicazione
sono facilmente riscontrabili dalla sentenza dichiarativa, trasmessa dal
Tribunale alla C.C.I.A.A. e di norma tempestivamente iscritta nel Registro delle
Imprese.
(Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 – art.
29 comma 6)
¨ adottare tutti gli accorgimenti necessari per la
conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, del
rischio di furto, del rischio d’incendio e d’eventuali altri pericoli.
Nel caso in cui si accertino
delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni,
vigilanza, ecc.).
Se del caso, può essere
opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei
beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a
scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del
successivo inventario.
¨ ricevere dal fallito persona fisica la
corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento. Se il fallimento riguarda una società, le Poste Italiane
consegneranno direttamente al curatore tutta la corrispondenza (art. 48 L.F.)
¨ valutare se inserire nel registro imprese
l’indirizzo PEC del Curatore in sostituzione di quello della società fallita
¨ richiedere, anche telefonicamente, la disponibilità
ai creditori di essere nominati nel Comitato
¨ entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento,
fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori.
Segnalare i nominativi dei creditori, o altri soggetti da questi designati, che
avessero dato disponibilità a ricoprire l’incarico nonché tutti gli altri
creditori allo stato risultati con indicazione, se possibile, dei relativi
crediti (art. 40, 1° comma, L.F.)
¨ attivare il cassetto fiscale del fallito, così da
poter attingere le informazioni in esso contenute, spesso utili se non
fondamentali per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali (la
richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione)
¨ convocare il Comitato dei Creditori,
immediatamente dopo la nomina, per l’accettazione della carica e la
designazione del relativo presidente entro 10 giorni dalla nomina medesima (art.
40, 3° comma, L.F.)
(se non si forma il Comitato
dei Creditori perché nessuno dei creditori ha dato la propria disponibilità
oppure se quelli nominati non accettano o per altri motivi, provvede il G.D. ai
sensi dell’art. 41 – 4° comma che quindi si sostituisce, di fatto, al C.C.)
¨ avvisare il fallito ed il Comitato dei Creditori,
se nominato, della data nella quale sarà redatto l’inventario
¨ nel più breve termine possibile, rimuovere
i sigilli e redigere l’inventario unitamente al Cancelliere indicato nel
fascicolo ed, eventualmente, dello stimatore designato dallo stesso curatore
(art. 87, 2° comma L.F.); redigere processo verbale delle attività svolte;
verificare l’eventuale sussistenza di beni di cui all’87 bis L.F. (beni
gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi)
Prima di chiudere
l’inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri
beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220
L.F.)
L’inventario deve essere
redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; un
originale deve essere immediatamente depositato in cancelleria (riportare in
calce il totale).
Nota 1: l’inventario deve essere redatto anche se negativo perché il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni;
Nota 2: nell’inventario devono essere indicati anche i beni immobili (la cui stima verrà effettuata a parte a cura del perito designato).
¨ in presenza di beni immobili, trascrivere la
sentenza alla Conservatoria competente allegando una copia autentica (art. 88
L.F.)
(Nota:
l’estratto della sentenza non è sufficiente poiché gli Uffici richiedono la
copia)
¨ in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici
registri, trascrivere la sentenza
¨ predisporre il Giornale del Fallimento (c.d.
“libro cassa”) e farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno
un componente il Comitato dei Creditori (art. 38 L.F.) (valutare se adottare
un programma informatico – nel qual caso far vidimare i fogli meccanografici o
in formato A4)
¨ valutare l’opportunità di proporre la
continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa anche limitatamente a
specifici rami (art. 104, 2° comma, L.F.) o l’affitto dell’azienda o rami
della stessa (art. 104-bis, L.F.), previa acquisizione del parere favorevole del
Comitato dei Creditori (comunicare agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A.
l’avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell’esercizio
dell’impresa o l’affitto dell’azienda o rami di essa)
¨ verificare la situazione dei contratti pendenti
alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (artt. 72 e
seguenti, L.F.): prestare particolare attenzione alle ipotesi più ricorrenti:
contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da
costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di
immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto,
contratti di assicurazione
¨ verificare la sussistenza di rapporti di lavoro
dipendente o parasubordinato in essere alla data del fallimento, ai fini delle
conseguenti determinazioni
¨ nel più breve tempo possibile, accertarsi
dell’esistenza di cause pendenti promosse dal fallito prima del fallimento e
che si siano interrotte ai sensi dell’ art. 43, 3° comma, L.F.
(valutare se comunicare la
circostanza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento al giudice adito in
modo che ne possa essere dichiarata formalmente l’interruzione)
¨ prima possibile e comunque entro tre mesi
proporre l’eventuale prosecuzione o riassunzione previa autorizzazione del
G.D. (art. 305 C.p.p.)
(rammentare che, secondo il Tribunale di Firenze, la nomina del legale è effettuata dal Giudice Delegato – vedi decreto del 22.3.2007 su sito internet)
¨ entro 60
giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, presentare
relazione ex art 33 al G.D. (con copia per il P.M.) allegandovi il verbale
d’interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili
(Nota
1: è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso
che, alla scadenza, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare
un’esauriente relazione, è necessario o chiedere l’autorizzazione al G.D.
per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di
presentare successive integrazioni.
Nota
2: se il G.D. dispone la segretazione di alcune parti della relazione è
necessario che il Curatore depositi una nuova copia della relazione dove, al
posto dei paragrafi segretati, scriverà “Parte segretata” (o altra
espressione simile). La relazione integrale sarà invece, a cura della
Cancelleria, sigillata in una busta ed inserita nel fascicolo)
¨ sulla base della contabilità e dei documenti
prodotti in sede d’interrogatorio, compilare l’elenco dei creditori con
indicazione degli importi e delle prelazioni nonché l’elenco di coloro che
vantano diritti mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità
del fallito con indicazione dei relativi titoli e depositarlo in cancelleria
(art. 89, 1° comma, L.F.)
(Nota
1: se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di
fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal
fallito;
nota
2: spesso per prassi tale elenco non è depositato)
¨ compilare il bilancio dell’ultimo esercizio
(art. 89, 2° comma, L.F.) (se a ciò non
ha provveduto il fallito ed in questo caso apportare le eventuali rettifiche)
¨ non appena vi sono somme sufficienti,
richiedere in Cancelleria quanto risulta iscritto a debito nel “Foglio
notizie” (ex “Campione Civile) e, previa autorizzazione del G.D., provvedere
al pagamento (art. 91 L.F.).
Il pagamento avviene con
modello F23 presso una qualsiasi Banca
(Importante: leggere l’avviso ai curatori disponibile su internet)
(Il “Foglio notizie” riporterà sicuramente: 1 -
contributo unificato € 672,00; 2 - spese notifica € 8,00 - registrazione
sentenza € 168,00. Oltre a queste voci, ve ne possono essere altre prenotate a
debito).
(Dopo aver
effettuato il pagamento, depositare la ricevuta in cancelleria)
¨ quando si richiede la
nomina di professionisti e se ne propongono nomi, indicarne anche il Codice
fiscale
¨ collaborare con la cancelleria per l’ordinata
tenuta del fascicolo della procedura (numerare i provvedimenti, inserire
i provvedimenti ed i documenti dopo la consultazione, aggiornare l’indice del
fascicolo)
¨ senza indugio, a mezzo posta
(preferibilmente con raccomandata), fax o posta elettronica, comunicare ai
creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili
di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o
comunque risultanti da altre informazioni, la data fissata per l’esame dello
stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare le domande
d’ammissione al passivo (artt. 92 e 93 L.F.) (vedi
allegati sul sito internet)
La comunicazione potrà essere
effettuata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.
¨ comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari
uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS,
INAIL, Enasarco, CCIAA, Concessionario della Riscossione, ENEL, TELECOM, Società
di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.)
¨ valutare l’opportunità di procedere ai sensi
dell’art. 102 L.F. (Previsione di insufficiente realizzo): il ricorso a tale
istituto dovrà peraltro essere attentamente ponderato, stanti le difficoltà di
prevedere con esattezza le prospettive della liquidazione (fatto salvo il caso
di certezza sulla totale assenza di
attivo acquisibile)
¨ procurarsi i materiali necessari per la
predisposizione dello stato passivo (nota importante: informarsi prima in
Cancelleria sulle modalità di predisposizione dei documenti. A seconda dei casi
può essere richiesto che lo stato passivo sia redatto in modalità informatica
(con l’ausilio di un programma apposito oppure con un file tipo excel) oppure
manualmente. Tra gli allegati su internet sono riportati tutti materiali
occorrenti (software appositamente realizzato e una bozza di file excel nel caso
di modalità informatica oppure le schede ed il prospetto in caso di
compilazione manuale)
¨ predisporre l’elenco dei creditori nonché
l’elenco dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in
possesso del fallito, rassegnando per ciascuno una motivata conclusione sulla
domanda (art.95 L.F.) ed eventualmente eccependo:
- fatti
estintivi del diritto fatto valere: satisfattivi, quali
l’adempimento ex art. 1176 c.c., o l’avvenuta e completa restituzione del
bene; non satisfattivi, quali le fattispecie ex art. 1230 ss. c.c.,
ovvero la remissione, la compensazione, la novazione oggettiva, la confusione,
l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; la
prescrizione del diritto ex artt. 2934
ss. c.c.);
- fatti
modificativi del diritto fatto valere: il parziale adempimento o
la parziale restituzione del bene, la transazione ex art. 1965 c.c., la
novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.;
- fatti
impeditivi del diritto fatto valere: trattasi di fatti che
vengono in essere contemporaneamente al fatto costitutivo del diritto: es.
motivi di invalidità del contratto per nullità o annullamento;
- l’inefficacia
del titolo su cui si fonda il credito e/o la prelazione (es.: eccezione
di revocabilità dell’atto, con riferimento alle ipoteche c.d. “non
consolidate”, eccezione sollevabile anche se per la relativa azione è
maturata una decadenza).
¨ verificare il contestuale deposito dei documenti
dimostrativi del credito o del diritto
¨ comparire all’eventuale udienza fissata dal G.D.
per esaminare il progetto di stato passivo già predisposto dal Curatore e prima
che lo stesso sia depositato in Cancelleria (cosiddetta vigilanza del G.D. ex
art. 31 – comma 1 - L.F.)
¨ almeno 15 giorni prima dell’udienza per la
verifica dello stato passivo, depositare in cancelleria il progetto di stato
passivo (art. 95 L.F.)
¨ partecipare all’esame dello stato passivo e
redigere il “PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E
FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO” (vedi allegato sul sito internet)
(art.95 L.F., commi 3°-4°)
In tale udienza il G.D. fisserà
anche l’eventuale data per l’esame delle domande tardive e la data di
convocazione del Curatore per la “vigilanza”
¨ immediatamente dopo la dichiarazione di
esecutività dello stato passivo, comunicare l’avvenuto deposito in
cancelleria dello stato passivo e l’esito della domanda informando ogni
creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento
della domanda (art. 97, comma 1, L.F.)
La comunicazione deve essere
effettuata con raccomandata A/R (oppure tramite fax o email quando il creditore
abbia indicato tale modalità di comunicazione) (art. 97, comma 2, L.F.); se
nella domanda risultassero omessi l’elezione di domicilio, il numero di fax e
l’indirizzo e-mail, la predetta comunicazione non dovrà essere effettuata nella Cancelleria del Tribunale, bensì,
si ritiene, presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore (art. 93,
comma 5°, L.F.)
DOMANDE
TARDIVE
¨ trenta giorni prima della data fissata per la
verifica delle DOMANDE TARDIVE, ritirare le domande di ammissione presentate
in Cancelleria e procedere, per quanto riguarda i modi ed i tempi, come per le
domande tempestive
¨ avvisare il creditore che ha presentato domanda di
ammissione tardiva (art. 101, comma 3°, L.F.), della data dell’udienza nella
quale si discuterà la richiesta
(nota: il G.D. fissa in genere
un’udienza ogni 4 mesi; se non sono state fissate udienza, richiedere al G.D.
la fissazione)
¨ almeno 15 giorni prima dell’udienza,
depositare in cancelleria il progetto di stato passivo relativo alla/e domanda/e
tardiva/e (art. 95 L.F.)
¨ partecipare all’udienza (art.95 L.F.) e
predisporre il “PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE
E FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO” (vedi allegato sul sito internet)
¨ immediatamente dopo il provvedimento del G.D.
sulla/e domanda/e tardiva/e, comunicare l’esito della/e domanda/e ai
creditori.
La comunicazione deve essere
effettuata con raccomandata A/R (oppure tramite fax o e mail quando il creditore
abbia indicato tale modalità di comunicazione) (art. 97 L.F.)
(dopo l’udienza si
dovrebbero avvisare tutti i creditori e non solo quelli che hanno presentato
l’istanza di ammissione tardiva. Se ci si limita solo a quelli che hanno
presentato la domanda tardiva, i crediti ammessi in sede tardiva possono essere
portati a conoscenza di tutti gli altri creditori in occasione, per esempio,
dell’invio della comunicazione del deposito del rendiconto)
DOMANDE SUPERTARDIVE
Sono le domande presentate
oltre il temine per le tardive ovvero le domande presentate oltre 12 mesi (o 18
se indicato in sentenza di fallimento) dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo.
La procedura da seguire è la
seguente:
¨ controllare in Cancelleria se sono state
presentate domande di ammissione “supertardive” (la Cancelleria le
accetta sempre e non controlla la loro legittimità)
¨ chiedere al G.D. la fissazione di un’udienza per
la loro trattazione
¨ avvertire i creditori che hanno presentato la
domanda della data dell’udienza fissata dal G.D.
¨ comparire all’udienza (il G.D. dichiarerà
con decreto la non ammissibilità a meno che il creditore non dimostri – art.
101 5° comma – che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile)
¨ comunicare con raccomandata A/R al creditore
l’esito dell’udienza
¨
entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, predisporre un
“programma di liquidazione” (art. 104-ter) (vedi
allegati sul sito internet) (si ritiene che il curatore abbia 60 giorni
per la predisposizione e che quindi non si comprendano i tempi per il parere del
comitato dei creditori)
¨
sottoporre il “programma di liquidazione” all’approvazione del Comitato
dei Creditori
¨ dopo l’approvazione da parte del Comitato dei
Creditori, comunicare il “programma di liquidazione” al Giudice Delegato per
l’autorizzazione all’esecuzione degli atti ad esso conformi (art. 104 ter
– ultimo comma)
¨
si possono effettuare vendite anche prima dell’approvazione del programma, ma
solo nel caso in cui il ritardo possa portare pregiudizio all’interesse dei
creditori e comunque previa autorizzazione del G.D. e sentito il Comitato dei
Creditori, se nominato
¨ ottenere l’autorizzazione del Comitato dai
Ceditori se non si intende acquisire all’attivo uno o più beni oppure se
s’intende rinunciare alla loro liquidazione e poi avvertire tutti i creditori (i
quali potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilità del fallito)
¨ procedere alle vendite secondo le modalità
stabilite nel “programma di liquidazione” e conformemente alle
autorizzazioni del G.D.
¨ in caso di vendita di beni strumentali apporre la
clausola "I beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi
conformi ai requisiti delle legge 626/94, a ciò espressamente obbligandosi
l'acquirente"
¨ effettuare le vendite tramite procedure
competitive (art. 107 L.F.) anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla
base di stime effettuate da parte di operatori esperti (individuati dal
regolamento del Ministero della Giustizia)
¨ effettuare adeguate forme di pubblicità
assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli
interessati (come da regolamento del Ministero della Giustizia)
¨ valutare la possibilità di sospendere la vendita
qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo
non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107, comma 4°)
¨ in caso di sopravvenute esigenze, presentare un
supplemento al “programma di liquidazione” (art. 104-ter, comma 6°), con le
modalità in precedenza illustrate
¨ degli esiti delle procedure di vendita, informare
il G.D. ed il Comitato dei Creditori e depositare in cancelleria la relativa
documentazione
¨ nel caso di vendita di autoveicoli con fermo
amministrativo apposto da Equitalia, scrivere alla stessa per richiederne la
cancellazione
ADEMPIMENTI NELLE
VENDITE DEI BENI IMMOBILI
¨ in sede di interrogatorio, richiedere al fallito
(o ai soci falliti o al legale rappresentante) se vi sono beni immobili caduti
nel fallimento; tuttavia, per precauzione, effettuare delle verifiche presso le
Conservatorie, gli Uffici Tecnici Erariali e/o, previa autorizzazione del
Giudice Delegato, l’Anagrafe Tributaria
¨ al più
presto, notificare una copia della sentenza di fallimento alla competente
Conservatoria (art. 88) (valutare se avvalersi, per effettuare tale
adempimento, dell’esperto nominato per la stima dell’immobile)
¨ inserire i beni immobili nell’inventario
¨ nominare un “operatore esperto” (con i
requisiti previsti dal Ministero della Giustizia) che dovrà predisporre la
relazione giurata di stima degli immobili richiedendo tutti i dati necessari
(art. 107, comma 1) (vedi approfondimenti
nelle ultime pagine)
Se dalla perizia emergono
delle irregolarità edilizie, si ricorda che, se queste sono sanabili,
l’acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto
di trasferimento.
Le irregolarità comunque non
dovrebbero mai creare problemi per il fallimento in quanto le vendite
fallimentari avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano. Dovrà essere l’acquirente a valutare se eventuali irregolarità
siano sanabili o meno e tener conto del relativo costo
(Richiedere all’esperto la consegna della perizia anche su supporto digitale (CDRom o Floppy) per la pubblicazione in Internet al momento della pubblicità per la vendita)
¨ valutare l’opportunità di subentrare in
eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del fallimento; nel
caso di interesse al subentro, sostituirsi al creditore istante (art. 107 L.F.,
comma 5°), viceversa presentare istanza al G.E. per far dichiarare l’improcedibilità
dell’esecuzione
In caso di esecuzione iniziata
da parte del Credito Fondiario o da altro istituto esercente il credito
fondiario ed esecutante a tale titolo, le possibilità sono due:
1) intervenire nel
procedimento valutando con il G.D. la fase di questo e sostituirsi a tutti i
creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà presentare domanda di
insinuazione al passivo;
2) non intervenire nel
procedimento se non per dichiarare l’interruzione rispetto ai creditori
diversi dal Fondiario e vendere in sede fallimentare
(nota:
è sempre meglio intervenire. L’intervento da parte del Curatore
nell'esecuzione del Fondiario non è ostativa alla vendita da parte del
fallimento.
E'
opportuno ricordare che il Curatore può intervenire personalmente perché in
tal caso non è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69)
¨ procedere alla vendita secondo le modalità
previste dal “programma di liquidazione” tramite procedure competitive
assicurando la massima trasparenza, informazione e partecipazione degli
interessati
¨ effettuare la prevista pubblicità
Valutare se contattare
direttamente potenziali interessati (condomini, vicini, ecc.)
(la pubblicità deve essere effettuata secondo le nuove norme dettate dal Tribunale di Firenze con provvedimento del 25.06.2008)
¨ valutare la possibilità di sospendere la vendita
qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo
non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107, comma 3°)
¨ prima del completamento delle operazioni di
vendita, dare notizia mediante notificazione ai creditori ipotecari e a
quelli comunque muniti di privilegio (art. 107, comma 3, L.F.)
(Nota 1: si raccomanda di
effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la
possibilità di intervenire in caso di errori o altri disguidi. E’ opportuno
verificare la domiciliazione dei creditori così come risulta dalle iscrizioni e
dalle trascrizioni)
(Nota 2: il pignoramento non è di per sé una causa di prelazione a meno che non si intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 C.C.. Valutare pertanto se effettuare la notifica e procedere comunque in tal senso in caso di incertezza)
¨ degli esiti delle vendite, informare il G.D. ed il
Comitato dei Creditori e depositare in cancelleria la relativa documentazione
¨ effettuata la vendita e riscosso il prezzo,
richiedere al G.D. l’emissione del decreto di trasferimento con il quale
ordina anche la cancellazione delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché
di ogni altro vincolo (vedi allegati sul
sito internet)
Per la corretta intestazione del bene, è necessario
richiedere all’acquirente un certificato anagrafico, se persona fisica, oppure
un certificato del Registro Imprese, se società.
L’acquirente persona fisica che richiede le agevolazioni
fiscali “prima casa” deve firmare apposita dichiarazione –
autocertificazione predisposta dalla Cancelleria fallimentare e consegnare
fotocopia di un documento di identità (vedi
allegato sul sito internet).
Il curatore, nell’istanza, deve attestare che il saldo
prezzo è stato versato sul c/c del fallimento ed allegare fotocopia del
versamento del saldo prezzo sul c/c bancario
(per gli adempimenti fiscali,
vedere la guida “Adempimenti
fiscali del curatore fallimentare” e si legga la “Guida
alla registrazione dei decreti di trasferimento” riportata tra gli
allegati)
¨ effettuare, entro 48 ore dalla data del decreto di
trasferimento, la denuncia di P.S.
¨ entro 30
giorni dalla vendita, effettuare la trascrizione alla competente
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari presso l’Agenzia del
Territorio richiedendo contestualmente anche la volturazione catastale.
(Nota:
le spese a carico della procedura sono quelle relative alla cancellazione dei
gravami; a carico dell’acquirente sono tutte le altre ovvero: gli eventuali
onorari del notaio, l’imposta di registro (o l’IVA) e quelle ipotecarie e
catastali, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, le volture
catastali ed eventuale costo del tecnico e tutti i bolli per le copie autentiche
esclusi quelli per la cancellazione dei gravami)
¨ procedere alla cancellazione
delle ipoteche e dei pignoramenti (ivi compreso la trascrizione della
sentenza di fallimento)
¨ alla consegna dell’immobile: stendere un verbale
in contraddittorio con l’acquirente da cui risulti, tra l’altro, la data di
immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali
ecc. (la consegna dell’immobile avviene, di norma, una volta trasferita la
proprietà)
RECUPERO
CREDITI, SUBENTRO IN PROCEDURE ESECUTIVE, AZIONI DI RESPONSABILITA’ ED ALTRI
ADEMPIMENTI
¨ richiedere il pagamento immediato dei crediti
della fallita impresa ai debitori risultanti dalla contabilità
(Se
la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla
base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito
durante l’interrogatorio)
Prima di procedere al recupero
coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non
gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:
a)
che il credito sia esattamente documentato (fattura, D.D.T., ecc.) e che
la pretesa sia fondata;
b)
che il soggetto contro cui si intende agire sia sicuramente solvibile
¨ verificare se vi sono in corso, o vi sono state,
esecuzioni mobiliari o immobiliari sui beni della fallita ditta. In caso di
esecuzioni già terminate (prezzo distribuito), valutare l’eventualità di
azioni revocatorie. Nel caso di esecuzioni in corso alla data del fallimento, il
Curatore può subentravi oppure può farne dichiarare l’improcedibilità
presentando istanza al Giudice dell’Esecuzione (art. 107, 6°comma)
¨ valutare eventuali responsabilità anche di terzi;
Molto importante quando si
intende intraprendere un’azione di responsabilità contro i Sindaci Revisori:
ai sensi della circolare n° 39/01 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Firenze del 12.10.2001, condivisa dalla Sezione Fallimentare
del Tribunale di Firenze (vedi allegato su internet), il Curatore deve,
prima di iniziare ogni azione di responsabilità:
1)
informare il sindaco in forma scritta, indicando i singoli fatti da cui
deriverebbe l’assunta responsabilità, nonché il nesso causale tra
l’omissione ed il danno, ove possibile, quantificato;
2)
riconoscere al Sindaco la facoltà di formulare le proprie osservazioni
ed eccezioni alle contestazioni, sempre in forma scritta, entro un termine
congruo dal ricevimento della comunicazione di cui al sub. 1.
¨ verificare se vi erano, oltre a quelli legali,
amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi nella gestione della fallita
società, ditte individuali dei soci falliti ex art. 147 L.F. (In
caso affermativo, riferire immediatamente al G. D. per i provvedimenti del caso)
¨ poiché il Curatore, nell’esercizio delle sue
funzioni, è pubblico ufficiale, deve tempestivamente denunciare eventuali reati
di cui è venuto a conoscenza (art. 30 L.F.)
GESTIONE
INCASSI E CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA
¨ non appena
si riscuotono somme, aprire un c/c bancario o postale intestandolo alla
procedura fallimentare (la scelta dell’istituto bancario o postale è
competenza del curatore e non necessita di autorizzazioni) (art. 34, 1° comma)
¨ entro 10
giorni dalla riscossione, versare le somme sul c/c aperto dal curatore ed
intestato alla procedura fallimentare (art. 34, 1° comma)
¨ se si prevede che le somme riscosse non possano
essere immediatamente assegnate ai creditori, valutare l’opportunità di
richiedere al Comitato dei Creditori, l’autorizzazione ad investire le
disponibilità liquide in strumenti diversi dal deposito in conto corrente purché
sia garantita l’integrità del capitale (art. 34 – 1 comma)
¨effettuare i prelievi con copia conforme del
mandato di pagamento del G.D. Allegare all’istanza 3 esemplari del mandato di
cui su 2 scrivere “copia conforme all’originale esente dal pagamento
dei diritti di cancelleria”.
Una volta firmato dal G.D. il
primo esemplare, che diventerà quindi l’originale, la Cancelleria rilascerà
al Curatore gli altri due esemplari “copia conforme all’originale esente dal
pagamento dei diritti di cancelleria”.
Il Curatore, una volta
effettuata l’operazione, dovrà riportare in Cancelleria un esemplare su cui
la Banca avrà apposto il proprio timbro e firma con la data di effettuazione
dell’operazione stessa. (art.
34, ultimo comma)
¨ annotare entrate ed uscite nel giornale del
fallimento (con le opportune riclassificazioni –art. 111 ter L.F.)
RAPPORTI
PERIODICI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
¨ ogni sei mesi successivi alla data di
presentazione della prima relazione ex art. 33 (commi dal 1° al 4°),
presentare al G.D. un “rapporto riepilogativo delle attività svolte” , con
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione”,
accompagnato dal “conto della gestione” o rendiconto (vedi
allegati sul sito internet) (art. 33, comma 5°)
¨ trasmettere copia del “rapporto riepilogativo
delle attività svolte” al Comitato dei Creditori, unitamente agli estratti
conto dei depositi bancari o postali del periodo, avvertendoli che possono
presentare osservazioni scritte entro un termine assegnato dal curatore (visto
che la norma – art. 33, ultimo comma, 4° periodo - prevede l’esistenza di
un termine senza tuttavia fissarlo espressamente, è necessario che provveda il
curatore ad assegnarlo, nel rispetto, si ritiene, del termine dei 15 giorni
ordinariamente previsto dall’art. 41, comma 3°, per le deliberazioni del
Comitato dei Creditori)
¨ entro 15 giorni dalla scadenza del termine per
il deposito delle osservazioni in cancelleria, trasmettere copia del
“rapporto riepilogativo delle attività svolte” accompagnato dalle eventuali
osservazioni, per via telematica all’Ufficio del registro delle imprese (art.
33, ultimo comma, 4° periodo, L.F.) con la procedura COMUNICA
Modalità pratiche da
osservare per il deposito:
Modulistica da impiegare:
Ditte individuali: I2,
compilato al riquadro 18
Società: S2, compilato ai
riquadri A e B e 20 (Rapporto Riepilogativo)
Allegato: copia del rapporto
riepilogativo delle attività svolte, il conto della gestione e le eventuali
osservazioni
Forma dell’allegato: copia
informatica semplice sottoscritta digitalmente dal curatore
Codice Atto: A15
Diritti di segreteria: Euro 1
(vedasi nota del 18.02.2008 – n. 1335 del Ministero dello Sviluppo Economico)
Imposta di bollo: Esente
Deve essere allegata la
seguente dichiarazione
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIOAI SENSI DEGLI ARTT.47 E 76 DPR 445/2000
Il sottoscritto
nato/a a
il
in qualità di curatore fallimentare dell'impresa
, consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso di
dichiarazione mendace
DICHIARA
o che non sono pervenute osservazioni da
parte del comitato dei creditori al rapporto riepilogativo riguardante
l'impresa suddetta e redatto in data
o che il comitato dei creditori non è stato
costituito
o che il comitato dei creditori ha presentato le
osservazioni che si allegano al rapporto.
(Si prega di mettere una
X in corrispondenza di uno delle tre ipotesi di cui sopra)
Data
Firma digitale
PIANI
DI RIPARTO
¨ ogni 4 mesi a partire dalla data del deposito
dello stato passivo, (o nel diverso
termine stabilito dal G.D.) predisporre un “prospetto delle somme
disponibili” con un “progetto di ripartizione” delle medesime (art. 110, 1
comma, L.F.), previa effettuazione degli accantonamenti previsti dalla legge
(art. 113, L.F.)
(Nota:
consigliato non superare il 50% delle somme disponibili)
¨ ricordarsi di inserire nei piani di riparto anche
i crediti prededucibili, nei casi in cui risulti obbligatorio il pagamento dei
medesimi con le predette modalità (art. 111-bis, L.F.)
¨ presentare il piano di riparto in cancelleria
(art. 110 L.F.)
¨ non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in
cancelleria, avvisare tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente
un giudizio ex art. 98) tramite raccomandata A.R. (od altra modalità telematica
con garanzia di avvenuta ricezione)
¨ decorso il termine per eventuali reclami ex art.
36 L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D.
l’esecutività del piano di riparto depositando in cancelleria il mandato di
pagamento con gli importi da ripartire e le prove che i creditori hanno ricevuto
le comunicazioni (art. 110 L.F.)
¨ inviare ai creditori assegni circolari non
trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici
(attenzione: particolari pagamenti come i tributi devono
essere effettuati secondo modalità specifiche al Servizio Riscossione Tributi)
¨ tenere conto, nell’effettuazione dei pagamenti,
delle cessioni di crediti nel frattempo eventualmente intervenute (art. 115, 2°
comma, L.F.)
ACCONTO
SUL COMPENSO AL CURATORE
¨ richiedere, se del caso, un acconto sul compenso.
Gli acconti sono riconosciuti
solo se vi sono giustificati motivi e solo dopo aver conseguito ricavi immobiliari o dopo avere effettuato almeno un riparto parziale.
(Alla
richiesta di acconto devono essere allegati i seguenti documenti:
1
– fotocopia stato passivo;
2
– fotocopia rendiconto ex art. 116 L.F.;
3
– fotocopia dei movimenti del c/c bancario intestato alla procedura;
4
– rendiconto delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso.
Dovrà
essere inoltre indicato se sono stati percepiti o meno precedenti acconti ed in
caso positivo dovrà essere allegata fotocopia del provvedimento di
liquidazione).
¨ controllare attentamente che tutti i beni siano
stati venduti, non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e
abbandonare quelli inesigibili) ed altri rapporti ancora da definire
¨
controllare se vi sono somme prenotate a debito e annotate sul “Foglio
notizie” (ex Campione Civile). Oltre al Contributo Unificato (euro 672,00) ,
imposta di registro sulla sentenza (euro 168,00) e spese forfetizzate di
notifica (euro 8,00), che sono sempre presenti; in alcuni casi vi possono essere
altre spese anticipate dall’Erario per il pagamento di imposte ipotecarie,
rilascio di copie, anticipi a legali o a periti e quant’altro.
Il pagamento avviene con
modello F23 presso una qualsiasi Banca
(Importante: leggere l’allegato
sul sito internet)
(In caso di
dubbi, chiedere in Cancelleria se vi sono somme riportate sul “Foglio
Notizie”)
(Dopo aver
effettuato il pagamento, depositare la ricevuta in Cancelleria)
¨ formare il rendiconto della gestione (art. 116
L.F.) (è opportuno che non ci si limiti ai soli dati numerici ma si esponga
anche una relazione gestionale)
¨ presentare in cancelleria il rendiconto della
gestione con la richiesta al G.D. di fissazione dell’udienza fino alla quale
gli interessati possono presentare le loro osservazioni o contestazioni (art.
116, comma2, L.F.); allegare il “libro cassa” del fallimento
¨ comunicare immediatamente ai creditori ammessi al
passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione
non soddisfatti ed al fallito l’avvenuto deposito del rendiconto e la
fissazione dell’udienza per l’approvazione (art. 116, comma 3°, L.F.) (in
questa sede, se non già effettuate, possono essere segnalati i creditori
ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo per
domande tardive, accoglimento di opposizioni, revocazione di crediti ammessi,
correzioni di errori materiali)
¨ all’udienza: redigere il verbale (modulo in cancelleria) allegandovi la distinta delle raccomandate (fare
poi una fotocopia del verbale firmato dal G.D. in quanto il documento deve
essere poi allegato all’istanza per la liquidazione del compenso al Curatore)
¨ dopo
l’approvazione del rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso (vedi allegati sul sito internet);
allegare all’istanza quanto
richiesto (vedi l’elenco sopra
riportato per la richiesta di acconti sul compenso) e dichiarare se sono stati in precedenza percepiti acconti e motivare la
maggior durata se superiore a 5 anni nonché il rimborso delle spese di
procedura anticipate e non ancora rimborsate e la liquidazione delle spese
successive alla presentazione del rendiconto.
Nota importante:
il compenso dovrà essere solo liquidato. La riscossione avverrà in sede di
riparto finale.
(In caso di mancanza di attivo, spetta comunque il compenso al Curatore. E’ necessario fare istanza al G.D. chiedendo la liquidazione del compenso a carico dell’Erario per mancanza di attivo.
Portare poi in Cancelleria:
1- il provvedimento del Collegio che liquida il compenso del Curatore a carico dell’Erario;
2- fattura del Curatore intestata al Tribunale di Firenze (Cod. Fisc. 80027830480) portante anche la ritenuta di acconto;
3- indicazione di data e luogo di nascita, C.F. e P.IVA, indirizzo e mail o fax del Curatore;
4- indicazione del Codice IBAN completo (27 caratteri) del conto ove si intende ricevere il bonifico del compenso;
5- fotocopia della documentazione delle spese sostenute non imponibili;
6- estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.)
¨ concordare con l’istituto di credito presso il
quale è intrattenuto il conto corrente della procedura le modalità di
estinzione del conto e farsi rilasciare conteggio delle somme effettivamente
disponibili (al netto delle spese di gestione ed estinzione del c/c) alla data
presunta dell’esecuzione dei pagamenti indicata dal Curatore
¨ predisporre il piano di riparto finale e
presentarlo in Cancelleria (art. 110 e 117, comma 1, L.F.)
(Si ricorda che:
1 – deve essere inserito, tra i pagamenti in prededuzione,
il compenso del Curatore così come liquidato in precedenza;
2- per le procedure in corso al 29.11.97, il pagamento delle
imposte dirette e/o dell’IVA entro 30 giorni dalla esecutività del piano di
riparto rende inapplicabile la sanzione altrimenti dovuta per omesso o ritardato
versamento di tali tributi - art. 6 bis, Legge 410/97 – Circolare Ag. Entrate
26/E del 22.3.2002)
3 - vi è, ex Legge 662 del 23.12.1996 – commi 217 e segg.,
una particolare norma agevolativa, per tutte le procedure ed indipendentemente
dalla data di apertura, per i pagamenti a favore dell’INPS)
¨ non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in
cancelleria, avvisare tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente
un giudizio ex art. 98) tramite raccomandata A.R. (od altra modalità telematica
con garanzia di avvenuta ricezione)
¨ per i crediti condizionati, per i quali la
condizione non si è ancora verificata, nonché per i crediti oggetto di
contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato, depositare le
somme loro spettanti nei modi stabiliti dal G.D. (art. 117 L.F.)
¨ decorso il termine per eventuali reclami ex art.
26 L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D.
l’esecutività del piano di riparto finale depositando in cancelleria il
mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le prove che i creditori
hanno ricevuto le comunicazioni (art. 110 L.F.)
¨ inviare ai creditori assegni circolari non
trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici
(attenzione: particolari pagamenti come i tributi devono
essere effettuati secondo modalità specifiche al Servizio Riscossione Tributi)
¨ in caso di creditori irreperibili:
1)
fare istanza al G.D. per essere autorizzato ad aprire presso l’Ufficio
postale, libretti di deposito giudiziari;
2)
cambiare gli assegni circolari intestati ai creditori irreperibili in uno
solo intestato a “Poste Italiane”;
3)
prendere contatto con l’Ufficio postale “VR” – (a Firenze Via
Pellicceria - Piazza Repubblica) e depositare l’assegno e l’elenco dei
creditori;
4)
una volta emessi, depositare in cancelleria i libretti giudiziari.
(dopo 5 anni dal deposito le somme devono essere versate, da parte della Cancelleria, allo Stato - più precisamente al Fondo unico giustizia gestito da Equitalia Giustizia - oppure distribuite ai creditori richiedenti ai sensi del 4 e 5 comma art. 117)
¨ fare istanza al Tribunale per la chiusura della
procedura (art. 119 L.F.)
Occorre verificare che nel
fascicolo siano presenti tutti i documenti ed in particolare
-
Stato Passivo;
- Inventario;
-
Relazione del Curatore;
- Libro Cassa;
-
Pagamento Foglio Notizie (Camp. Civ./CUF)
- Matrice assegni ripartizione;
-
Rendiconto;
- Liquidazione compenso;
-
Ripartizioni parziali e finali;
- Notula del Curatore.
-
Domande di ammissione al passivo.
(inserire
il prospetto “dati statistici” che si trova tra gli allegati sul sito
internet)
(Spese
di chiusura: nessun importo per i fallimenti dichiarati dopo il 1.6.2005; per i
fallimenti dichiarati prima del 1.6.2005 e dopo il 1.1.1995, l’importo è di
euro 109,42 salvo che si sia pagato il Contributo unificato ed in questo caso
l’importo da pagare è pari a zero; per i fallimenti dichiarati prima del
1.1.1995 le spese sono di € 134,72 se società di capitali o ditte individuali
ed € 150,22 per società di persone)
¨ se il fallimento si chiude per il caso di cui
all’art. 118 – comma 1 – n. 4) prima dell’approvazione del programma di
liquidazione (insufficienza di attivo), richiedere prima il parere del Comitato
dei Creditori e del fallito (Art. 119, comma 2, L.F.)
¨ pubblicizzare il decreto di chiusura ai sensi
dell’art. 17 (art. 119, comma 1, L.F)
¨ se fallimento di società e nei casi di chiusura
di cui ai nn. 3) e 4), chiedere la cancellazione dal registro imprese (art. 118
L.F)
(Modello S3 – n. 6: altri
motivi – Causale: cessazione fallimento – Note: dichiarazione del Curatore
del decorso del termine per i reclami ex art. 26 L.F. e motivi della chiusura.
Codice atto A14 – Spese euro 10,00 esente bollo)
(dal 1 aprile 2010 il modello
deve essere presentato alla C.C.I.A.A. con la procedura COMUNICA)
Allegare la seguente
dichiarazione:
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT.47 E 76 DPR 445/2000
Il sottoscritto
nato/a a
il
in qualità di curatore fallimentare dell'impresa
, consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso di
dichiarazione mendace
DICHIARA
che il fallimento R.F.
del Tribunale di
, riguardante l'impresa suddetta, è stato chiuso in data
per
, e che, alla data della presentazione della richiesta di cancellazione
da! Registro delle Imprese, si è verificata la decorrenza ai sensi dell'art.
26 R.D. 267/1942 dei termini senza proposizione di reclamo avverso il decreto
di chiusura.
Data
Firma digitale